DAMIANO, LOLLI, GATTI e MADIA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 26 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 21-bis reca una misura che dispone, nei giudizi di lavoro in corso, per il datore di lavoro responsabile di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 un'indennità per il lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in luogo della possibilità di reintegro del lavoratore medesimo;
in più occasioni esponenti del governo e della maggioranza hanno affermato la limitatezza del provvedimento che avrebbe interessato pochi casi, esclusivamente le controversie in corso con le Poste Italiane. Il Ministro Sacconi, in occasione di una dichiarazione rilasciata al quotidiano Corriere della Sera il 28 luglio 2008, affermava «L'emendamento sui contratti a termine è di carattere transitorio ed esclusivamente riferito ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Riguarda quindi una platea limitata di destinatari, interessati quasi esclusivamente a controversie con la Società Poste Italiane.»;
la Corte di Appello Sezione Lavoro di Bari - dottor Gianfranco Castellaneta causa n. 489 del 2007 - e la Corte d'Appello Sezione Lavoro di Genova - dottoressa Maria Gavino Meloni causa n. 463 del 2007 - hanno sollevato l'eccezione di incostituzionalità sulla norma predetta, al momento è al vaglio della Corte Costituzionale che non si è ancora espressa;
da notizie di stampa e attraverso un altro atto di sindacato ispettivo (l'Unità 8 ottobre 2008 Lolli - 4-01376) risulta agli interroganti che la norma, avrebbe avuto effetti che vanno oltre l'azienda Poste Italiane interessando anche un'altra azienda privata la Società «Strada dei parchi s.p.a.», senza i problemi di stabilizzazione di massa che sono stati addotti per giustificare il provvedimento calibrato sulle esigenze delle Poste Italiane;
la società «Strada dei Parchi» S.p.A, infatti, concessionaria delle autostrade A24 Roma - Teramo e A25 Torano - Pescara ha licenziato quattro lavoratori che erano stati reintegrati a tempo pieno ed indeterminato a seguito di sentenze favorevoli del Giudice del Lavoro di Roma nell'anno 2007 ed erano nelle more del giudizio d'appello;
nelle lettere di licenziamento, l'azien- da richiede persino ai lavoratori di restituire la l'indennità risarcitoria stabilita dal giudice, per giunta in termini lordi e non netti, sottratte le sei mensilità previste come sanzione massima dalla attuale normativa;
ciò conferma le preoccupazioni più volte espresse dai gruppi di opposizione e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che la norma avrebbe avuto un'applicazione estremamente più ampia di quella riferita dalla maggioranza e che sarebbe stata applicata a tutti i lavoratori aventi un giudizio in corso, molti dei quali già reintegrati, in forza di una pronuncia della magistratura, con effetti dirompenti sulla vita di migliaia di lavoratori nei fatti già stabilizzata -:
se non ritenga, nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale, che l'applicazione della norma, come descritto in premessa, stia producendo effetti distorsivi e si configuri come una forma surrettizia di licenziamento ingiustificato da parte dei datori di lavoro, in attesa dell'ulteriore grado di giudizio, che potrebbe essere utilizzata da una pluralità di aziende e trovare quindi un'applicazione generale e più ampia di quella più volte richiamata da membri dell'esecutivo.
(5-00627)